Cosa ha deciso la Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 91 del 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, numero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, numero 1272, nella parte in cui non consentiva di attribuire la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, quando la morte dell’altro componente fosse avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, numero 76, la cosiddetta legge Cirinnà sulle unioni civili. La decisione, redatta dal giudice Massimo Luciani sotto la presidenza di Giovanni Amoroso, corregge un effetto di una norma previdenziale che risale all’impianto degli anni Trenta e che era rimasto fuori dal campo visivo del legislatore per decenni.
La pensione di reversibilità è la prestazione che lo Stato riconosce al coniuge superstite alla morte del lavoratore o del pensionato, e rappresenta una delle forme più concrete con cui l’ordinamento prende in carico chi resta. Negarla a una persona significa lasciarla priva di una rete che a tutte le altre vedove e a tutti gli altri vedovi viene garantita, e la questione decisa dalla Consulta riguardava esattamente questo punto: se quella rete potesse essere stesa anche su una coppia dello stesso sesso che si era sposata quando l’Italia non offriva alcuno strumento di riconoscimento.
Il caso: un matrimonio a New York, una morte prima della Cirinnà
La vicenda da cui nasce la questione riguarda una famiglia concreta, indicata negli atti con le sole iniziali a tutela della riservatezza. Due uomini avevano costruito la loro vita insieme per anni, avevano avuto negli Stati Uniti un figlio nato nel gennaio 2010 grazie alla procreazione assistita, con la nascita registrata in Italia pochi mesi dopo, e si erano sposati a New York il 2 novembre 2013, in un periodo in cui l’ordinamento italiano non prevedeva alcuna forma di riconoscimento per le coppie dello stesso sesso, né il matrimonio né l’unione civile.
Uno dei due uomini è morto l’8 ottobre 2015, poco più di sette mesi prima che la legge Cirinnà entrasse in vigore. L’atto di matrimonio celebrato all’estero venne trascritto in Italia come unione civile soltanto il 4 ottobre 2016, quando ormai il decesso era avvenuto da quasi un anno. Quando il partner superstite chiese all’INPS la pensione ai superstiti, anche per il figlio minore, l’istituto respinse la domanda, perché al momento della morte quel matrimonio, per la legge italiana, non produceva ancora alcun effetto.
La Corte d’appello di Milano aveva già dato ragione all’uomo e al figlio, riconoscendo il diritto alla pensione indiretta e condannando l’INPS a versare i ratei arretrati maturati dal novembre 2015 con gli interessi di legge. L’istituto previdenziale impugnò però quella sentenza davanti alla Corte di cassazione, e furono le sezioni unite civili, con un’ordinanza del 15 luglio 2025, a sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, chiedendo ai giudici delle leggi di stabilire se quell’esclusione fosse compatibile con la Costituzione.
La decisione: l’articolo 3 e la solidarietà familiare
Il giudice rimettente aveva richiamato gli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, dedicati ai diritti inviolabili della persona, alla giusta retribuzione e alla previdenza sociale. La Corte costituzionale ha invece fondato la sua decisione sull’articolo 3, il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, dichiarando assorbite le altre censure. I giudici hanno chiarito che la mancata indicazione formale dell’articolo 3 da parte della Cassazione non impediva di assumerlo come parametro decisivo, perché era proprio un controllo di ragionevolezza quello che le sezioni unite avevano sollecitato.
Nel merito, la Corte ha tenuto distinta questa vicenda da quella delle convivenze di fatto, sulle quali si era già pronunciata con la sentenza 461 del 2000. Qui mancava ogni scelta di non formalizzare il legame, perché il vincolo esisteva ed era stato celebrato regolarmente all’estero: era l’ordinamento italiano a trovarsi nell’impossibilità di riconoscerlo fino al 2016. La famiglia, secondo la lettura dei giudici, si era trovata in una condizione di vera impossibilità giuridica, una situazione diversa dalla rinuncia volontaria a un istituto disponibile.
Da questa premessa la Corte ha tratto la conclusione che escludere il partner superstite avrebbe prodotto una disparità di trattamento priva di giustificazione rispetto a tutte le altre persone titolari del diritto alla reversibilità. I giudici hanno osservato che la ragionevolezza di una norma può essere valutata anche con un criterio di anacronismo, e hanno descritto la reversibilità come una forma di ultrattività della solidarietà familiare, richiamando la funzione già fissata nella sentenza numero 6 del 1980, quella di porre il coniuge al riparo dal bisogno dopo la perdita dell’altro. Il puro accadimento del decesso prima di una certa data, hanno concluso, non poteva cancellare un rapporto familiare che era già esistito ed era stato vissuto pienamente.
La Corte ha invece escluso che la questione potesse trovare risposta sul terreno del diritto europeo. La pensione dell’assicurazione generale obbligatoria, secondo i giudici, resta fuori dal campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione, perché quella direttiva non copre i versamenti dei regimi pubblici di sicurezza sociale. La tutela, in questo caso, è arrivata dunque dalla sola Costituzione italiana, senza passare per Lussemburgo o Strasburgo.
Un tassello in una stagione di sentenze
La decisione si inserisce in una stagione nella quale, in assenza di nuove leggi del Parlamento, sono state soprattutto le corti a spostare in avanti il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e delle coppie dello stesso sesso. Nel 2025 la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 68, aveva ridimensionato gli effetti della stretta voluta dal governo sulla registrazione dei figli delle coppie arcobaleno. Sul fronte europeo, ad aprile 2026 la Corte di giustizia dell’Unione aveva condannato la legge ungherese cosiddetta anti-propaganda per violazione dei valori fondativi dell’Unione. L’Italia, intanto, resta nella parte bassa della classifica continentale sui diritti: la Rainbow Map 2026 di ILGA-Europe la colloca al trentaseiesimo posto.
Sul piano pratico, la pronuncia apre la strada al riconoscimento della pensione anche per le altre coppie che si sono trovate nella stessa condizione, sposate all’estero e rimaste vedove prima del 2016. Il principio affermato dalla Corte vale oltre il singolo fascicolo: un diritto previdenziale non può dipendere dal momento esatto in cui è sopraggiunta una morte, quando il legame familiare era reale e documentato. A pochi giorni dall’inizio del mese del Pride, la sentenza 91 restituisce a una persona ciò che le era stato negato per dieci anni, e conferma che, quando la politica resta ferma, il lavoro di lettura della Costituzione continua altrove.