La Corte di giustizia UE condanna la legge anti-LGBT ungherese: per la prima volta violati i valori fondanti dell’Unione

Le utime dal diario

La lella
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Lella fin da piccola, ho sempre seguito questo motto: "sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Credo che la sessualità e l’identità siano elementi soggettivi, tanto che qualsiasi regola non sarebbe mai quella perfetta. Nessuno di noi è solo una cosa e non esiste una definizione che possa andare bene sia per me che per te. A dire il vero, esiste un’etichetta in cui mi sento perfettamente a mio agio ed è proprio l’essere me stessa, perché è fatta su misura per me, racchiude tutto ciò che sono ed è pronta ad accogliere ciò che sarò.

Il 21 aprile 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea, riunita in seduta plenaria, ha emesso la sentenza nella causa Commissione contro Ungheria (C-769/22) e ha stabilito che la legge ungherese del 2021 sulla cosiddetta “propaganda” rivolta ai minori viola il diritto dell’Unione. La decisione segna due primati: è la prima volta che i giudici di Lussemburgo riconoscono una violazione autonoma dell’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, la norma che elenca i valori su cui si fonda l’Unione, ed è la prima volta che viene accertata una lesione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, dedicato alla dignità umana.

La vicenda comincia il 15 giugno 2021, quando il Parlamento ungherese approva la legge LXXIX, presentata come un provvedimento contro i reati pedofili e per la protezione dell’infanzia. Il testo inserisce nella legge sulla tutela dei minori una norma, la sezione 6/A, che limita l’accesso dei minorenni a qualsiasi contenuto relativo alle persone LGBTI e ai loro diritti, dalla rappresentazione nei programmi televisivi ai materiali educativi, dalla pubblicità ai libri esposti nelle librerie. La Commissione europea reagisce il 15 luglio dello stesso anno aprendo una procedura di infrazione, decide di portare il caso davanti alla Corte il 15 luglio 2022 e deposita formalmente il ricorso il 19 dicembre 2022.

Davanti ai giudici la Commissione contesta la violazione di diverse direttive europee — quella sui servizi, quella sui servizi di media audiovisivi e quella sul commercio elettronico — insieme alla Carta dei diritti fondamentali, e chiede inoltre che venga riconosciuta una violazione a sé stante dell’articolo 2 TUE. La rilevanza della questione spinge la Corte a riunirsi nella sua composizione più ampia, la seduta plenaria, riservata ai casi di importanza eccezionale; l’udienza si tiene il 19 novembre 2024 e il 5 giugno 2025 l’avvocata generale Tamara Ćapeta deposita le sue conclusioni, dando ragione alla Commissione e sostenendo che l’articolo 2 traccia delle “linee rosse” che gli Stati membri non possono oltrepassare.

Nella sentenza la Corte accoglie l’impianto dell’accusa. I giudici ritengono violate le direttive richiamate e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta, relativi rispettivamente alla dignità umana, al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di espressione e al principio di non discriminazione. Il passaggio sull’articolo 1, mai applicato prima in una pronuncia di questo tipo, è il più netto: secondo la Corte la legge ungherese accosta l’orientamento sessuale e l’identità di genere alla pedofilia, e questo accostamento produce una stigmatizzazione che porta a trattare un gruppo di persone, parte integrante di una società fondata sul pluralismo, come una presenza pericolosa da sottoporre a un trattamento giuridico speciale, con il risultato di costruire, mantenere o rafforzare la loro “invisibilità sociale”.

Sul versante dell’articolo 2 la Corte costruisce il proprio ragionamento sul principio di non regressione, già affermato nella causa Repubblika del 2021, secondo cui uno Stato non può abbassare il livello di tutela dei valori europei dopo essere entrato nell’Unione. Il rispetto di quei valori, scrivono i giudici, è la condizione per godere di tutti i diritti che derivano dai Trattati, e non può ridursi a un requisito che il Paese candidato soddisfa al momento dell’adesione per poi disattenderlo una volta entrato. La Corte fissa però un limite preciso: soltanto le violazioni manifeste e particolarmente gravi di uno o più valori comuni possono far scattare l’accertamento di un inadempimento dell’articolo 2, perché sono queste a risultare incompatibili con l’identità stessa dell’Unione come ordinamento giuridico comune.

Applicando questo criterio al caso ungherese, i giudici concludono che la legge contestata stigmatizza ed emargina le persone non eterosessuali e non cisgender per il solo fatto del loro orientamento o della loro identità, e che l’associazione con la pedofilia rafforza tali conseguenze, perché suggerisce che queste persone rappresentino un pericolo per la società ungherese ed europea e alimenta l’ostilità nei loro confronti. Una stigmatizzazione di questo genere, che equivale a stabilire o consolidare l’invisibilità sociale di una parte della popolazione, contraddice i valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze richiamati dall’articolo 2. La violazione, conclude la Corte, è “manifesta e particolarmente grave”.

La portata della pronuncia va oltre i confini ungheresi. Nel marzo 2025 la sezione 6/A era stata collegata alla normativa sul diritto di riunione, che vieta gli eventi pubblici in cui si “manifesti” un’identità diversa dal sesso assegnato alla nascita, una transizione o l’omosessualità: in pratica un divieto dei cortei dell’orgoglio. Sulla base dei principi fissati nella sentenza, anche una misura di questo tipo costituirebbe una violazione dell’articolo 2 TUE. I commissari europei Hadja Lahbib, responsabile per l’Uguaglianza, e Michael McGrath, responsabile per la Democrazia e lo Stato di diritto, hanno accolto la decisione con una dichiarazione congiunta in cui ribadiscono che la discriminazione non ha posto nell’Unione e che l’Europa resta “un’Unione dell’uguaglianza, dove puoi essere ciò che sei e amare chi vuoi”.

Il contesto in cui arriva la sentenza aiuta a misurarne il peso. La Rainbow Map 2026 di ILGA-Europe, l’indice annuale che valuta leggi e politiche per le persone LGBTQ+ in 49 Paesi, fotografa un’Europa divisa: la Spagna conquista per la prima volta la vetta con l’89%, mentre diversi governi spingono nella direzione opposta, dalla Slovacchia che ha reso impossibile in Costituzione il riconoscimento di genere per le persone trans alla Bielorussia che ha importato il modello russo delle leggi sulla “propaganda”. Lo stesso rapporto colloca l’Italia al trentaseiesimo posto con il 24%, e cita la nuova legge italiana sulla sicurezza pubblica tra le misure che rischiano di limitare la libertà di riunione, manifestazioni Pride comprese.

Per il movimento LGBTQ+ europeo la decisione della Corte mette a disposizione uno strumento giuridico nuovo, che lega il rispetto delle persone a un principio costituzionale dell’Unione, oltre che alle singole direttive di settore. Restano aperte molte domande sui casi in cui questo principio potrà essere invocato, perché i giudici hanno scelto una soglia alta, quella delle violazioni manifeste e particolarmente gravi. La sentenza arriva mentre l’Italia entra nel vivo della stagione dei Pride, con il Roma Pride del 20 giugno e i cortei che attraversano decine di città, e mentre sul piano europeo restano irrisolti diversi nodi, dal mancato divieto delle terapie di conversione al riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito della Corte di giustizia, mentre il servizio studi del Parlamento europeo ne ha pubblicato un’analisi dettagliata.

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